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G.U. serie generale n. 19 del 24 gennaio
2001
Delibera n. 224/00
Disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio
di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici
con potenza nominale non superiore a 20 kW
L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 6 dicembre 2000,
Premesso che:
 | la legge 14 novembre 1995, n. 481, (di seguito: legge n. 481/95) prevede
che l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito:
l’Autorità) definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e
interconnessione alle reti;
 | l’articolo
3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, (di seguito:
decreto legislativo n. 79/99) prevede che l'Autorità fissa le condizioni
atte a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a
parità di condizioni;
 | l’articolo 10, comma 7, secondo periodo, della legge
13 maggio 1999, n. 133, (di seguito: legge n. 133/99) prevede che
l’Autorità stabilisce le condizioni per lo scambio dell’energia
elettrica fornita dal distributore all’esercente degli impianti da fonti
rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 20 kW;
 | il Ministro dell’ambiente, con nota in data 24 maggio 2000, prot. n. GAB/2000/7583/A08,
pervenuta all’Autorità in data 31 maggio 2000, prot. n. 008663
del 31 maggio 2000, ha segnalato l’importanza di una incisiva azione
ambientale nell’ambito delle scelte energetiche anche con riferimento
all’elettricità prodotta da sistemi fotovoltaici;
 | il servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta da
impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW costituisce
una particolare fattispecie di vettoriamento dell’energia elettrica;
 | con lettera in data 14 novembre 2000 (prot. n. 19315/FORI), l’Enea,
Ente per le nuove tecnologie, energia e ambiente, ha trasmesso all’Autorità
un documento, recante uno schema di contratto-tipo per il servizio di
scambio dell’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di
potenza nominale non superiore a 20 kW, "pienamente condiviso dalla
società Enel distribuzione Spa e dalla Federelettrica"; |
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Visti:
Viste:
 | la deliberazione n. 13/99;
 | la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2000, n.
119/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 187
dell’11 agosto 2000 (di seguito: deliberazione n. 119/00); |
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Visto il documento "Impianti fotovoltaici da collegare in bassa tensione
con la rete di distribuzione" trasmesso dall’Enel distribuzione Spa con
lettera in data 20 aprile 2000 (Prot. n. 5383);
Considerato che:
 | la deliberazione n. 13/99 prevede, all’articolo
10, le modalità di riconciliazione dell’energia vettoriata e di
scambio;
 | la deliberazione n. 119/99 prevede, all’articolo
11, le modalità applicative della riconciliazione;
 | l’articolo 10, comma 7, primo periodo, della legge
n. 133/99 prevede che l’esercizio di impianti che utilizzano
fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 20 kW, anche
collegati alla rete, non è soggetto agli obblighi di cui all’articolo 53,
comma 1, del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, e l’energia consumata, sia autoprodotta che ricevuta in conto
scambio, non è sottoposta all’imposta erariale ed alle relative
addizionali sull’energia elettrica; |
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Ritenuto che:
 | la disciplina definita nella deliberazione n. 13/99, come
successivamente modificata e integrata, non sia adeguata allo scambio sul
posto dell’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza
nominale non superiore a 20 kW, tenuto conto delle caratteristiche tecniche
di tali impianti, nonché delle peculiarità della fonte energetica
utilizzata;
 | sia conseguentemente opportuno definire una disciplina delle condizioni
tecnico-economiche per lo scambio sul posto dell’energia elettrica
prodotta dagli impianti di cui al precedente alinea;
 | sia opportuno prevedere un corrispettivo per il servizio di misura a
copertura dei costi associati alle attività di misura dell’energia
elettrica immessa in rete; |
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DELIBERA
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti
definizioni:
- l’Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita
ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la gestione della rete è l’insieme delle attività e delle procedure
che determinano il funzionamento e la previsione del funzionamento, in ogni
condizione, di una rete elettrica; tali attività e procedure comprendono la
gestione dei flussi di energia elettrica, dei dispositivi di
interconnessione e dei servizi ausiliari necessari;
- il Gestore contraente è il gestore della rete nella quale si trova il
punto di connessione;
- il gestore della rete è la persona fisica o giuridica responsabile della
gestione di una rete con obbligo di connessione di terzi, anche non avendone
la proprietà, nonché delle attività di manutenzione e di sviluppo della
medesima;
- l’impianto fotovoltaico è un impianto di produzione di energia
elettrica mediante conversione diretta della luce, cioè della radiazione
solare, in energia elettrica (effetto fotovoltaico); pertanto, esso rientra
nella categoria degli impianti alimentati da fonti rinnovabili non
programmabili;
- la potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) dell’impianto
fotovoltaico è la potenza determinata dalla somma delle singole potenze
nominali (o massime, o di picco o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico
facente parte del medesimo impianto;
- il punto di connessione è il punto in cui il punto di consegna e di
riconsegna dell’energia elettrica scambiata coincidono;
- il punto di consegna è il punto in cui l’energia elettrica scambiata
viene immessa in rete;
- il punto di riconsegna è il punto in cui l’energia elettrica scambiata
viene prelevata dalla rete;
- la rete con obbligo di connessione di terzi è una rete i cui gestori
hanno obbligo di connessione di terzi secondo quanto previsto
dall’articolo 3, comma 1, e dall’articolo 9, comma 1, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ivi incluse le reti di cui
all’articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato 25 giugno 1999, le porzioni limitate della
rete di trasmissione nazionale la cui gestione sia affidata a terzi ai sensi
dell’articolo 3, comma 7, del medesimo decreto legislativo e le piccole
reti isolate, nonché la porzione della rete di proprietà della società
Ferrovie dello Stato Spa non facente parte della rete di trasmissione
nazionale;
- il Richiedente è il soggetto che presenta richiesta di scambio sul posto
dell’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza
nominale non superiore a 20 kW;
- il saldo è la differenza tra energia elettrica consegnata ed energia
elettrica riconsegnata nel punto di connessione;
- lo scambio è la modalità di riconciliazione tra l’energia elettrica
consegnata e l’energia elettrica riconsegnata, applicata nel caso in cui
la consegna e la riconsegna dell'energia elettrica non avvengano
simultaneamente;
- scambio sul posto è lo scambio nei casi in cui il punto di consegna e di
riconsegna dell’energia elettrica scambiata coincidono.
Articolo 2
Oggetto e ambito di applicazione
| 2.1 |
La presente deliberazione definisce le condizioni
tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell’energia
elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale non
superiore a 20 kW situati sul territorio nazionale. |
| 2.2 |
Le disposizioni contenute nella presente deliberazione si
applicano ai clienti del mercato vincolato titolari di un contratto di
fornitura di energia elettrica. |
Articolo 3
Modalità per l’erogazione del servizio di scambio sul posto
| 3.1 |
Il soggetto che intende usufruire del servizio di scambio
sul posto per l’energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al
precedente articolo 2, comma 2.1, ne fa richiesta al gestore della rete
nella quale si trova il punto di connessione. |
| 3.2 |
Il gestore della rete a cui è presentata la richiesta di
cui al precedente comma 3.1 propone al soggetto richiedente, entro
trenta giorni dal ricevimento della richiesta, un contratto conforme
allo schema di contratto tipo allegato come parte integrante e
sostanziale della presente delibera (Allegato A). |
Articolo 4
Norme tecniche per la consegna e riconsegna dell’energia elettrica
Il Gestore contraente può richiedere, anche telefonicamente,
al Richiedente il distacco temporaneo dell’impianto fotovoltaico dalla rete,
per giustificati motivi o qualora l’esercizio in parallelo alla rete
dell’impianto medesimo possa costituire pericolo per persone o cose.
Articolo 5
Misura dell’energia elettrica consegnata e riconsegnata
| 5.1 |
I complessi di misura consentono la misura dell’energia
elettrica attiva, immessa e prelevata nel punto di connessione, nonché
l’accesso alle medesime misure da parte sia del Gestore contraente che
del Richiedente. |
| 5.2 |
Il Gestore contraente è responsabile della fornitura e
installazione dei complessi di misura relativi al punto di connessione.
Il Gestore contraente è altresì responsabile della manutenzione e
dell’eventuale sostituzione dei complessi di misura stessi, nonché
della rilevazione delle misure in detto punto. |
| 5.3 |
Ciascun complesso di misura è sigillato a cura del
Gestore contraente. |
| 5.4 |
I complessi di misura sono conformi alle norme tecniche
adottate dal Comitato Elettrotecnico Italiano. La precisione dei
complessi di misura è almeno pari a quella raccomandata dallo stesso
Comitato. |
| 5.5 |
Il Richiedente o il Gestore contraente si comunicano
tempestivamente qualunque irregolarità presunta o riscontrata nel
funzionamento dei complessi di misura. E’ compito del Gestore
contraente intervenire per effettuare le dovute verifiche. |
| 5.6 |
Il Richiedente e il Gestore contraente possono richiedere
in qualsiasi momento la verifica, anche in contraddittorio, dei
complessi di misura, rimanendo a carico del soggetto che ha richiesto la
verifica le spese necessarie nel caso in cui gli errori riscontrati
risultino compresi entro i limiti di precisione di cui al precedente
comma 5.4. Qualora gli errori riscontrati superino tali limiti, il
Gestore contraente assume a proprio carico le spese di verifica e
provvede al ripristino della funzionalità dei complessi di misura
stessi. |
| 5.7 |
Sono a cura e spese del Richiedente le eventuali opere
civili per l’alloggiamento dei complessi di misura relativi
all’energia consegnata e riconsegnata. |
Articolo 6
Scambio sul posto dell’energia elettrica
| 6.1 |
Lo scambio sul posto dell’energia elettrica è
assicurato dal Gestore contraente. |
| 6.2 |
Lo scambio sul posto dell’energia elettrica consegnata e
riconsegnata nell’ambito di un contratto di scambio sul posto per gli
impianti di cui al precedente articolo 2, comma 2.1, viene effettuato su
base annuale, secondo le modalità di cui ai seguenti commi. |
| 6.3 |
Nel caso in cui il contratto di fornitura di cui al
precedente articolo 2, comma 2.2, preveda corrispettivi articolati sulla
base delle fasce orarie in cui l’energia elettrica viene prelevata,
l’energia consegnata nell’ambito di un contratto di scambio viene
convenzionalmente attribuita a ciascuna fascia oraria proporzionalmente
all’energia riconsegnata nella medesima fascia. L’energia elettrica
consegnata e quella riconsegnata si compensano tra di loro su base annua
in ciascuna fascia oraria, utilizzando un coefficiente pari a 1. |
| 6.4 |
Nel caso in cui il contratto di fornitura di cui al
precedente articolo 2, comma 2.2, preveda corrispettivi indipendenti
dalle fasce orarie in cui l’energia elettrica viene prelevata,
l’energia elettrica consegnata e quella riconsegnata si compensano tra
loro su base annua, utilizzando un coefficiente pari a 1,
indipendentemente dalle fasce orarie in cui l’energia elettrica viene
consegnata e riconsegnata. |
| 6.5 |
Effettuata la compensazione a titolo di scambio, qualora
permanga un saldo positivo o negativo, a seconda del caso:
- se il saldo è positivo viene riportato a credito per la
compensazione negli anni successivi e non dà luogo a remunerazione;
- se il saldo è negativo alla differenza tra energia elettrica
riconsegnata ed energia elettrica consegnata si applica il
trattamento e il corrispettivo previsto dal contratto di fornitura
di cui al precedente articolo 2, comma 2.2.
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Articolo 7
Corrispettivi
Ai fini dello scambio sul posto al Richiedente è richiesto
un corrispettivo per il servizio di misura pari a 60.000 lire per anno.
Articolo 8
Disposizioni finali
| 8.1 |
Con riferimento ai punti di connessione in deroga a quanto
previsto dall’articolo 3, comma 3.2, della deliberazione
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 28 dicembre 1999,
n. 201/99, nella definizione del livello generale di qualità del
servizio relativo ai fattori commerciali del Gestore contraente, non si
fa riferimento all’indicatore di qualità "grado di scostamento
del conguaglio rispetto agli acconti" |
| 8.2 |
La presente deliberazione è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno della
sua pubblicazione. |
SCHEMA DI CONTRATTO-TIPO PER IL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO
DELL’ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI POTENZA NOMINALE
NON SUPERIORE A 20 kW
Premessa
Con il presente contratto
Tra
…………………………………, con sede legale in
…………, Via/P.zza ………… n……, (codice fiscale/partita IVA
……………), in persona di ……………, in qualità di ……………
(pro tempore), nel seguito, per brevità: Gestore contraente
e
………………………………, con sede legale in
………………, Via/P.zza ………… n……, (codice fiscale/partita IVA
……………), in persona di ……………, in qualità di ……………
(pro tempore), nel seguito, per brevità: Richiedente
Premesso che
-
il Richiedente è titolare di un contratto di fornitura
di energia elettrica, relativo al punto di connessione e riportato in allegato
1 al presente contratto;
-
il Richiedente ha la disponibilità dell’energia
elettrica prodotta dall’impianto di generazione (impianto fotovoltaico
della potenza nominale di … kW) avente le caratteristiche tecniche
riportate nell’allegato 2 al presente contratto;
-
gli impianti nel punto di connessione individuato nell’allegato
2 al presente contratto soddisfano, anche in considerazione degli oneri
di allacciamento alla rete, le regole tecniche di connessione relative alla
rete di appartenenza, secondo la normativa vigente;
-
i complessi di misura sono conformi alle specifiche
tecniche di cui alla normativa vigente e sono idonei alla gestione del
presente servizio di scambio sul posto e conformi alle disposizioni
contenute nell’articolo 5 della deliberazione 6 dicembre 2000, n. 224/00;
-
l’impianto fotovoltaico di cui al precedente punto 2.
soddisfa le regole di buona tecnica dettate dal Comitato Elettrotecnico
Italiano (in particolare la norma CEI 11-20), in materia di esercizio,
installazione e protezioni di interfaccia degli impianti di cui si tratta;
-
quanto sopra premesso, unitamente agli allegati,
costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;
si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente contratto si applicano le definizioni
contenute nella deliberazione 6 dicembre 2000, n. 224/00.
Articolo 2
Oggetto del contratto
Oggetto del presente contratto è il servizio di scambio sul
posto dell’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico di cui al
punto 2. della premessa nel punto di connessione di cui al punto 3 della
premessa.
Articolo 3
Cessione del contratto
In caso di trasferimento della proprietà o disponibilità
dell’impianto fotovoltaico, il soggetto a favore del quale è disposto il
trasferimento subentra nella titolarità del presente contratto, a far data
dalla stipula del nuovo contratto di fornitura.
Articolo 4
Recesso unilaterale dal contratto
Il Richiedente ha la facoltà di recedere dal presente
contratto. Il recesso è efficace a partire dal primo giorno del secondo mese
successivo alla data di ricevimento della relativa comunicazione da parte del
Gestore contraente.
Articolo 5
Modalità amministrative e di fatturazione
5.1 Il Gestore contraente computa nelle fatture relative alla
fornitura di energia elettrica di cui al contratto di fornitura indicato al
punto 1. della premessa la relativa quota del corrispettivo di cui
all’articolo 7 della deliberazione 6 dicembre 2000, n. 224/00.
5.2 Nelle fatture relative alla fornitura di energia
elettrica, di cui al contratto di fornitura indicato al punto 1. della premessa,
possono essere addebitati gli eventuali acconti sulla differenza tra l’energia
elettrica riconsegnata e consegnata. L’eventuale conguaglio relativo alla
medesima differenza viene effettuato su base annuale.
Articolo 6
Riservatezza
6.1 Il Richiedente, ai sensi di quanto previsto dagli
articoli 11 e 20 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dichiara di essere stato
informato di quanto previsto dagli articoli 10 e 13 della suddetta legge e, a
tal fine, consente al Gestore contraente il trattamento e la comunicazione dei
dati rinvenienti dal presente contratto nei limiti in cui il trattamento e la
comunicazione siano funzionali alla causa del contratto medesimo.
6.2 Il Gestore contraente, come risulta dalle dichiarazioni
in allegato 3, si obbliga al trattamento e alla comunicazione dei dati
rinvenienti dal presente contratto nei limiti in cui il trattamento e la
comunicazione siano funzionali alla causa del contratto medesimo.
Articolo 7
Decorrenza e durata
Il presente contratto ha la durata di un anno decorrente
dal…………. , è tacitamente rinnovato di anno in anno ed in ogni caso
cessa di avere effetto all’estinzione del contratto di fornitura di cui al
punto 1. della premessa.
Articolo 8
Elezione di domicilio e foro competente
7.1 Il Richiedente elegge domicilio nel luogo della fornitura
di cui al punto 1. della premessa.
7.2 Per le eventuali controversie è esclusivamente
competente il foro di …………….
Allegati al contratto
· Allegato 1 Contratto di fornitura
· Allegato 2 Schema circuitale del punto di connessione, località e
indirizzo, caratteristiche tecniche dell’impianto fotovoltaico
· Allegato 3 Dichiarazioni relative al trattamento dei dati inerenti
il contratto di scambio sul posto
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